IL PRETORE Sciogliendo la formulata riserva, osserva: con ricorso depositato il 22 dicembre 1993, Conversa Antonio chiedeva che gli venisse restituita dal datore di lavoro O.T.O. Melara S.p.a., la somma di L. 9.461.000, trattenuta sull'ultima busta-paga. Rilevava che detta trattenuta, corrispondente all'intero trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo dal 2 marzo 1992 al 31 ottobre 1992 era illegittima, dal momento che egli aveva prestato attivita' lavorativa, non retribuita, solo dal 14 settembre al 15 ottobre 1992. Resisteva l'O.T.O. Melara S.p.a., la quale a ministero del difensore ribadiva la legittimita' del proprio operato, conforme a precise istruzioni ricevute dall'Inps. Osservava infatti che, non avendo l'istante provveduto a comunicare preventivamente l'effettuazione di attivita' lavorativa durante il periodo di integrazione salariale straordinaria, non ne era dovuto l'integrale trattamento ai sensi dell'art. 8, quinto comma, dell'art. 8 del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Veniva poi integrato il contraddittorio nei confronti dell'Inps, che ribadiva la non debenza nel caso del trattamento di C.I.G.S. Poiche' non risultano contestate in causa l'effettuazione di attivita' lavorativa per il periodo indicato, ne' la mancanza di comunicazione preventiva all'Inps della stessa, la fattispecie e' regolata dal quinto comma dell'art. 8 del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Ritiene questo pretore, conformemente a quanto opinato dal pretore di Gorizia nella sentenza n. 61 del 29 agosto 1994 e a quanto sostenuto nella circolare Inps n. 171 del 4 agosto 1988, che il disposto commini la decadenza dall'intero trattamento di C.I.G.: depongono in tal senso il relativo tenore letterale, confrontato con quello del comma precedente, che limita la decadenza al trattamento per le ore lavorative effettuate, nonche' la volonta' del legislatore di introdurre una sanzione a scopo deterrente della prestazione di attivita' non comunicata. Se questo e' vero, allora risulta non manifestamente infondata la relativa eccezione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, del c.p.c., dal momento che non e' posto alcun limite alla trattenuta in considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito effettivamente ricavato nell'esercizio dell'attivita' lavorativa non previamente comunicata, ben potendone, come nel caso del Conversa, derivare situazioni reddituali di grave disagio. L'eccezione appare inoltre nel caso rilevante, dipendendo la decisione della controversia dall'applicazione della norma.