IL PRETORE
    Sciogliendo  la formulata riserva, osserva: con ricorso depositato
 il 22 dicembre  1993,  Conversa  Antonio  chiedeva  che  gli  venisse
 restituita  dal datore di lavoro O.T.O. Melara S.p.a., la somma di L.
 9.461.000, trattenuta sull'ultima busta-paga.
    Rilevava   che   detta   trattenuta,   corrispondente   all'intero
 trattamento  di  integrazione  salariale  percepito nel periodo dal 2
 marzo 1992 al 31 ottobre 1992 era illegittima, dal momento  che  egli
 aveva  prestato  attivita'  lavorativa,  non  retribuita, solo dal 14
 settembre al 15 ottobre 1992.
    Resisteva  l'O.T.O.  Melara  S.p.a.,  la  quale  a  ministero  del
 difensore  ribadiva  la  legittimita' del proprio operato, conforme a
 precise istruzioni ricevute dall'Inps.  Osservava  infatti  che,  non
 avendo    l'istante    provveduto    a   comunicare   preventivamente
 l'effettuazione  di  attivita'  lavorativa  durante  il  periodo   di
 integrazione  salariale  straordinaria, non ne era dovuto l'integrale
 trattamento ai sensi dell'art. 8, quinto comma, dell'art. 8 del d.-l.
 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Veniva poi integrato il contraddittorio nei  confronti  dell'Inps,
 che ribadiva la non debenza nel caso del trattamento di C.I.G.S.
    Poiche'  non  risultano  contestate  in  causa  l'effettuazione di
 attivita' lavorativa per il periodo  indicato,  ne'  la  mancanza  di
 comunicazione  preventiva  all'Inps  della  stessa, la fattispecie e'
 regolata dal quinto comma dell'art. 8 del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86,
 convertito nella legge  20  maggio  1988,  n.  160,  che  prevede  la
 decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
    Ritiene questo pretore, conformemente a quanto opinato dal pretore
 di  Gorizia  nella  sentenza  n.  61  del  29  agosto 1994 e a quanto
 sostenuto nella circolare Inps n. 171  del  4  agosto  1988,  che  il
 disposto  commini  la  decadenza  dall'intero  trattamento di C.I.G.:
 depongono in tal senso il relativo tenore letterale, confrontato  con
 quello  del  comma precedente, che limita la decadenza al trattamento
 per le ore lavorative effettuate, nonche' la volonta' del legislatore
 di  introdurre  una  sanzione a scopo deterrente della prestazione di
 attivita' non comunicata.
    Se questo e' vero, allora risulta non manifestamente infondata  la
 relativa eccezione di illegittimita' costituzionale per contrasto con
 gli  artt.  36,  primo  comma,  e  38, secondo comma, del c.p.c., dal
 momento  che  non  e'  posto  alcun   limite   alla   trattenuta   in
 considerazione  del  lavoro  effettivamente  prestato  e  del reddito
 effettivamente ricavato nell'esercizio dell'attivita' lavorativa  non
 previamente  comunicata,  ben  potendone, come nel caso del Conversa,
 derivare situazioni reddituali di grave disagio.
    L'eccezione appare  inoltre  nel  caso  rilevante,  dipendendo  la
 decisione della controversia dall'applicazione della norma.